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AREA SANITARIA
Stress lavoro correlato
Per stress lavoro correlato, si intende lo stress correlato a situazioni e/o ambienti lavorativi stressanti per i lavoratori. La valutazione del rischio stress è un atto obbligatorio per legge con il Decreto Legislativo 81/2008. Secondo l’articolo 17 del decreto legislativo 81 la valutazione del rischio nei luoghi di lavoro è obbligatoria, cosi come è obbligatoria, secondo l’articolo 28 dello stesso decreto, la redazione del Documento Valutazione Rischi (DVR) che deve essere compilato dal datore di lavoro in collaborazione con il medico competente.
Secondo l’articolo31 comma 3 del decreto legislativo 81, il datore di lavoro può richiedere la consulenza di personale esterno specializzato per la valutazione del rischio in azienda. L'articolo 28 comma 1 del Decreto Legislativo 81/2008 cita l’accordo europeo sullo stress lavoro-correlato stipulato a Bruxelles l’8 ottobre 2004 tra UNICE/ UEAPME, CEEP E CES, recepito in Italia da un accordo interconfederale raggiunto l’8 giugno 2008 tra CGIL, CISL, UIL, Confindustria, AGCI, Confapi, Confartigianato, Confesercenti, Casartigiani, CLAAI, CNA, Confcooperative, Lega cooperative, Confservizi, Confagricoltura, Coldiretti.
La valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato si propone un percorso valutativo standard, suddiviso nelle fasi di individuazione delle mansioni, dei pericoli, dei rischi, sulla valutazione/ponderazione dei rischi, sulla determinazione delle misure di prevenzione (sulle cause dello stress) e protezione (sugli effetti), sulla stesura del documento di valutazione.
Gli interventi di prevenzione comprendono specifiche attività formative dei lavoratori, miglioramento della comunicazione interna, miglioramento dell’organizzazione delle attività al fine di rimuovere (o contenere) le cause di stress lavoro-correlato.
Le sanzioni indicate nell’articolo 55 violazione dell’articolo 17 (obblighi del datore di lavoro non delegabili) e 28 (documento di valutazione del rischio):
- ammenda da 2.000 a 4.000 euro in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all’articolo 29, commi 2 e 3
- ammenda da 1.000 a 2.000 euro in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere a) primo periodo ed f)
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